PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A tutti i soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché alle particolari categorie di dipendenti pubblici vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano, altresì, i benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
      2. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella stessa misura e alle stesse condizioni dello speciale assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda degli aventi diritto, agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961.
      2. Gli importi già corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione secondo le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 1.000.000 di

 

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euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.